I cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE possono esercitare il diritto di voto all’estero nel luogo di residenza per le elezioni dei membri della Camera e del Senato, per i referendum abrogativi e costituzionali di cui agli artt. 75 e 138 della Costituzione e per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Ove costituiti, i cittadini possono partecipare anche all’elezione dei Comitati degli italiani residenti all’estero (COMITES). Il voto all’estero non è invece previsto per l’elezione dei Consigli regionali, comunali e provinciali, né per i referendum locali.
Il voto all’estero per le elezioni politiche e i referendum nazionali è regolato dalla Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dal relativo regolamento attuativo (D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104). Per le elezioni politiche i cittadini italiani votano per i candidati della Circoscrizione Estero, prevista dagli art. 48, 56 e 57 della Costituzione. Possono essere ammessi al voto anche i cittadini temporaneamente domiciliati all’estero per un periodo di almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche. Per partecipare al voto per corrispondenza questi cittadini devono presentare apposita istanza al proprio Comune di residenza entro il 32° antecedente il giorno delle votazioni in Italia.
Per la consultazione della normativa italiana nel testo vigente si suggerisce di visitare il sito www.normattiva.it e https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/votoestero/.