Attualmente la cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione: in particolare il DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e il DPR 18 aprile 1994, n. 362) che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze.
I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:
- la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza (principio dello “ius sanguinis”);
- l’acquisto “iure soli” (per nascita sul territorio) in alcuni casi;
- la possibilità della doppia cittadinanza;
- la manifestazione di volontà per acquisto e perdita.
Acquisto della cittadinanza
La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo le modalità di seguito riportate:
1. Cittadinanza per filiazione (“ius sanguinis”)
2. Cittadinanza per matrimonio o unione civile con cittadino/a italiano/a
3. Acquisto della cittadinanza durante la minore età
4. Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge, cittadinanza per nascita sul territorio italiano (“ius soli”), acquisto per residenza, concessione della cittadinanza per meriti speciali, riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali
Per informazioni su queste modalità di acquisto della cittadinanza è possibile consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: clicca qui.
5. Perdita della cittadinanza, riacquisto della cittadinanza e doppia cittadinanza
Per informazioni circa le fattispecie della perdita della cittadinanza, del riacquisto della cittadinanza e della doppia cittadinanza è possibile consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, clicca qui.
Consigli utili:
Per ritrovare i certificati di stato civile dei vostri avi italiani si consiglia di prendere contatto con il Comune italiano in cui sono nati o vissuti: se provenivano da un piccolo centro, potete contattare il Comune nella cui giurisdizione ricade la frazione in cui risiedevano.
I Comuni italiani conservano ai propri atti i certificati di nascita, matrimonio e morte. È anche possibile ottenere una documentazione attestante la composizione della famiglia nel cosiddetto “certificato di stato di famiglia”, rilasciato a partire dall’anno 1869. Tale certificato, va richiesto all’Ufficio Anagrafe del Comune, e contiene nomi, parentele, date e luoghi di nascita di tutti i membri di una famiglia in vita all’epoca dell’emissione del certificato stesso.
Altre fonti di informazione possono essere costituite dagli Archivi di Stato o dai Registri delle Parrocchie. Anche prima dell’Unità d’Italia, cioè anteriormente al 1861, nei registri parrocchiali erano conservati i certificati di battesimo, di cresima, di matrimonio e di morte. Molti di questi Registri sono stati trasferiti successivamente nelle locali Diocesi o negli archivi della città più
vicina.
Percezione consolare:
A decorrere dall’8 agosto 2009, le istanze o le dichiarazioni concernenti l’elezione, l’acquisto, il riacquisto, la rinuncia o la concessione della cittadinanza italiana sono soggetti al pagamento di un contributo di 250 euro. A decorrere dall’8 luglio 2014 tutte le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne sono soggette al pagamento di un diritto per il trattamento della domanda di 300 euro.