﻿{"id":2646,"date":"2024-07-29T13:29:36","date_gmt":"2024-07-29T10:29:36","guid":{"rendered":"https:\/\/ambkampala.esteri.it\/?page_id=2646"},"modified":"2024-07-29T13:31:29","modified_gmt":"2024-07-29T10:31:29","slug":"cittadinanza-per-filiazione-ius-sanguinis","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambkampala.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-per-filiazione-ius-sanguinis\/","title":{"rendered":"Cittadinanza per filiazione (\u201cius sanguinis\u201d)"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019art. 1 della legge n. 91\/92 stabilisce che \u00e8 cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Viene, quindi, confermato il\u00a0principio dello ius sanguinis, gi\u00e0 presente nella previgente legislazione, come principio cardine per l\u2019acquisto della cittadinanza mentre lo ius soli resta un\u2019ipotesi eccezionale e residuale.<\/p>\n<p>Nel dichiarare esplicitamente che anche la madre trasmette la cittadinanza, l\u2019articolo recepisce in pieno il principio di parit\u00e0 tra uomo e donna per quanto attiene alla trasmissione dello status civitatis.<\/p>\n<p><strong>Riconoscimento del possesso della cittadinanza agli stranieri discendenti da avo italiano emigrato in Paesi ove vige lo ius soli.<\/strong><\/p>\n<p>La legge del 1912, sebbene all\u2019art. 1 confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita gi\u00e0 stabilito nel codice civile del 1865, all\u2019art. 7 intese garantire ai figli dei nostri emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un\u2019importante eccezione al principio dell\u2019unicit\u00e0 della cittadinanza.<\/p>\n<p>L\u2019art. 7 della legge 555\/1912 consentiva, infatti, al figlio di italiano nato in uno Stato estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore et\u00e0 ne incorreva nella perdita, riconoscendo quindi all\u2019interessato la rilevante facolt\u00e0 di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore et\u00e0, se residente all\u2019estero.<\/p>\n<p>Tale norma speciale derogava, oltre al principio dell\u2019unicit\u00e0 di cittadinanza, anche a quello della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quelle del padre, sancito in via ordinaria dall\u2019art. 12 della medesima legge n. 555\\1912.<\/p>\n<p>Le condizioni richieste per tale riconoscimento si basano perci\u00f2, da un lato sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l\u2019avo emigrato) e, dall\u2019altro, sulla prova dell\u2019assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione straniera dell\u2019avo dante causa prima della nascita del figlio, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione, a dimostrazione che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si sia interrotta).<\/p>\n<p>Relativamente alle modalit\u00e0 del procedimento di riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana, le stesse sono state puntualmente formalizzate nella circolare n. K.28.1 dell\u20198 aprile 1991 del Ministero dell\u2019Interno, la cui validit\u00e0 giuridica non risulta intaccata dalla successiva entrata in vigore della legge n. 91\/1992.<\/p>\n<p>L\u2019autorit\u00e0 competente ad effettuare l\u2019accertamento \u00e8 determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all\u2019estero \u00e8 l\u2019Ufficio consolare territorialmente competente.<\/p>\n<p>La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei passaggi di seguito indicati:<\/p>\n<ul>\n<li>accertare che la discendenza abbia inizio da un avo italiano (non ci sono limiti di generazioni);<\/li>\n<li>accertare che l\u2019avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. La mancata naturalizzazione o la data di un\u2019eventuale naturalizzazione dell\u2019avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorit\u00e0 straniera;<\/li>\n<li>comprovare la discendenza dall\u2019avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio; atti che devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale. A tal proposito \u00e8 opportuno ricordare che la trasmissione della cittadinanza italiana pu\u00f2 avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della Costituzione;<\/li>\n<li>attestare che n\u00e9 l\u2019istante n\u00e9 gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorit\u00e0 diplomatico consolari italiane.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il richiedente ha l\u2019onere di presentare l\u2019istanza corredata dalla prescritta documentazione, regolare e completa, volta a dimostrare gli aspetti sopra elencati.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"L\u2019art. 1 della legge n. 91\/92 stabilisce che \u00e8 cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. 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