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ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 18 GIUGNO 2021. AGGIORNAMENTO REGOLE PER I MOVIMENTI DA E PER ESTERO.

Si trasmette in allegato l’ordinanza firmata dal Ministro della Salute lo scorso 18 giugno, pubblicata in G.U. il 19 giugno ed entrata in vigore oggi 21 giugno, con la quale sono state aggiornate le regole applicabili ai movimenti da e per l’estero.

Le principali novita’ riguardano:
– Art. 1: per i Paesi dell’elenco C (Schengen+, Israele) si prevede l’ingresso, alternativamente, con tampone, certificato di guarigione o certificato di vaccino approvato da EMA. I certificati stranieri sono riconosciuti in automatico, purche’ redatti in italiano, inglese, francese o spagnolo;
– Art. 2: la compilazione del Passenger Locator Form non e’ richiesta per i movimenti in fascia transfrontaliera;
– Art. 3: i soggetti provenienti da USA, Canada e Giappone vengono esentati dalla quarantena se presentano una certificazione di vaccino, tampone o guarigione. Essendo nell’elenco D, tali soggetti non hanno piu’ divieti di ingresso di sorta, salvo che nei 14 giorni prima dell’ingresso in Italia non abbiano soggiornato in un Paese dell’elenco E;
– Art. 4: le restrizioni per India, Sri Lanka e Bangladesh sono prorogate sino al 30 luglio 2021;
– Art. 5: per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e’ previsto, tra l’altro, l’obbligo di un periodo di isolamento fiduciario di 5 giorni fino al 30 luglio.